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REGOLAMENTO INTERNO
della
CONFEDERAZIONE MEDITERRANEA DI SCHERMA
(CoMEs)
TITOLO I – L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 1 – Convocazione
1.1 Le convocazioni per le assemblee generali ordinarie, elettive e straordinarie devono essere inviate dalla segreteria generale alle Federazioni membri, due mesi al più tardi prima dell’assemblea generale.
1.2 Le proposte che le federazioni decidono di sottoporre all’assemblea generale, così come i nomi dei candidati per i posti del comitato esecutivo devono arrivare alla segreteria generale 30 giorni al più tardi prima dell’assemblea generale.
1.3 L’ordine del giorno dettagliato deve essere inviato dalla segreteria generale alle federazioni membri un mese al più tardi prima dell’assemblea generale. All’occorrenza deve essere accompagnato dalla lista dei candidati, chiusa alla data prevista dall’articolo 1.2 del presente regolamento e conforme all’articolo 14 dello statuto.
1.4 I membri del comitato esecutivo e i presidenti di commissione sono convocati all’assemblea generale.
Art. 2 – Partecipazione
2.1 Le federazioni membri effettivi possono designare un delegato supplente che eserciterà il diritto di voto, nel caso in cui il loro presidente sia nell’impossibilità di farlo, secondo le disposizioni previste dall’art. 12 dello Statuto.
2.2 I presidenti delle federazioni membri effettivi, i loro delegati muniti di diritto al voto e i delegati supplenti possono prendere la parola all’assemblea generale.
2.3 Ogni mandato che da diritto di voto in assemblea generale, deve essere presentato per scritto e firmato dal presidente della federazione membro. Il mandato deve essere depositato all’apertura dell’assemblea generale.
2.4 I membri del comitato esecutivo e i presidenti delle commissioni possono prendere la parola all’assemblea generale.
2.5 Gli invitati del comitato esecutivo non possono prendere la parola che in accordo con il presidente.
2.6 Le federazioni membri non in pari con le loro quote possono assistere senza diritto di parola nè diritto di voto.
2.7 La commissione per la verifica dei mandati si compone di due membri designati dal comitato esecutivo. In ogni caso di dubbio, un rapporto particolare sarà sottoposto all’assemblea generale che deciderà sulla validità del mandato.
2.8 La commissione per la verifica dei mandati è competente per la convalida delle condizioni di eleggibilità dei candidati.
2.9 Il tesoriere comunicherà a questa commissione la lista dei membri effettivi in pari con le loro quote.
2.10 Il presidente della CoMEs presiede l’assemblea generale.
2.11 Il segretario della CoMEs ha la responsabilità della segreteria dell’assemblea generale.
Art. 3 – Voti e elezioni - Candidature
3.1 L’assemblea generale nomina un membro per seguire i voti e le elezioni. I delegati muniti di mandato e i candidati alle elezioni non possono essere designati.
3.2 I voti, in assemblea generale, sono espressi attraverso appello nominale dei delegati.
3.3 Le operazioni di voto devono svolgersi a scrutinio segreto per tutte le elezioni di persone e ogni volta che un delegato ne faccia richiesta.
3.4 Per il calcolo della maggioranza, sono presi in considerazione solo i voti espressi con « si » o « no ». Il presidente deve dichiarare in precedenza il numero dei voti e la maggioranza assoluta e, dopo, deve annunziare le schede nulle o in bianco.
3.5 Ogni candidatura deve essere presentata per scritto dalla federazione membro, cui il candidato appartiene, in conformità all’art. 1.3.
3.6 La lista dei candidati deve essere inviata alle federazioni membri dal segretario generale nei termini previsti dagli artt. 1.2 et 1.3.
Art. 4 – Amministrazione
I rapporti del presidente e del segretario generale devono essere presentati per scritto all’assemblea generale.
4.1 L’A.G. è considerata come un momento importante per permettere a tutti i rappresentanti di federazione d’intervenire.
4.2 Ogni oratore può introdurre un argomento o sollevare nuove questioni.
4.3 Un oratore che ha introdotto un argomento può prendere la parola più d’una volta, su valutazione del presidente, sullo stesso punto o per proporre modifiche o per riassumere la sua proposta prima che la stessa sia sottoposta a voto.
4.4 Le delibere dell’A.G. sono riassunte in un verbale, conservato dal segretario generale. Una copia del verbale sarà inviata a tutte le federazioni membri, due mesi al più tardi dallo svolgimento dell’assemblea generale.
TITOLO II – AMMISSIONI
Art. 5 – Le federazioni membri
5.1.1 Ogni federazione membro deve fornire, al segretario generale e al presidente :
5.1.2. La denominazione
ufficiale della federazione
5.1.3. La sede (e relativo indirizzo)
della federazione
5.1.4. I nomi del presidente et del
comitato esecutivo della federazione
5.2 Ogni federazione che risponde alle condizioni indicate dall’art. 2 dello Statuto può fare una richiesta di adesione alla CoMEs.
5.3 L’A.G. decide, in occasione delle riunioni, sulle domande di ammissione.
5.4 Il Comitato Esecutivo ha diritto di ammettere provvisoriamente, fino alla successiva A.G., una Federazione nazionale che ha presentato domanda.
5.5 Una Federazione nazionale che è membro provvisorio gode degli stessi diritti e ha gli stessi obblighi di tutte le altre federazioni membri.
TITOLO III – IL COMITATO ESECUTIVO
Art. 6 – Generalità
6.1 Il comitato esecutivo amministra la CoMEs ; è incaricato particolarmente :
6.2. della preparazione
dell’A.G. (fissazione di luogo, data, ora, ordine del giorno, nomina
dei membri per la verifica
dei mandati, elaborazione dei rapporti da presentare all’assemblea).
6.3. dell’attuazione delle decisioni
dell’A.G.,
6.4. della rappresentanza, presso la
F.I.E. e delle istanze confederali nei continenti e nelle regioni,
6.5. della preparazione e del controllo
dello svolgimento dei Campionati Mediterranei e delle altre manifestazioni
ufficiali organizzate
dallo stesso comitato,
6.6. di mantenere contatti con le federazioni
membri,
6.7. di approvare i regolamenti elaborati
dalle commissioni,
6.8. della convocazione d’una
A.G.E. in caso di dimissioni del presidente su richiesta di almeno due terzi
dei membri del
C.E.
Art. 7 – Riunioni
7.1 Una prima riunione del C.E. ha luogo immediatamente dopo l’A.G. elettiva.
7.2 Il C.E. è convocato dal presidente o da almeno 5 dei suoi membri.
7.3 Le date delle riunioni sono fissate almeno un mese prima dello svolgimento. L’ordine del giorno deve pervenire ai membri almeno 15 giorni avanti.
7.4 Le delibere del C.E. sono valide solo in presenza di almeno 5 dei suoi membri.
7.5 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante. Tuttavia, per richiedere la convocazione d’una assemblea generale straordinaria, la maggioranza richiesta è di almeno 5 voti.
7.6 Al più tardi due mesi dopo ogni riunione un verbale sarà inviato ai membri del C.E..
7.7 Alla fine di ogni riunione sono fissati la data e il luogo della riunione successiva.
7.8 Un membro che, nel corso della durata del suo mandato, non partecipa, senza motivo, a 3 riunioni del C.E., è considerato dimissionario e non è più rieleggibile.
Art. 8 – Il presidente
Oltre che delle prerogative previste dall’art. 15 dello Statuto, il presidente :
8.1 è responsabile del buon andamento della CoMEs,
8.2 convoca e dirige l’A.G. e il C.E.,
8.3 deve mantenere il contatto tra i membri del C.E.,
8.4 deve presentare al C.E. il rapporto di attività destinato all’A.G.
In caso di impedimento del presidente, è il vice-presidente che lo rimpiazza.
Art. 9 – Il segretario
Il segretario generale è responsabile del lavoro amministrativo della CoMEs e del buon funzionamento della segreteria generale. In particolare egli deve :
9.1 tenere i verbali e redigere tutti i rapporti utili,
9.2 mantenere i contatti tra le federazioni membri,
9.3 assicurare il coordinamento dei lavori della CoMEs,
9.4 assicurare il coordinamento dei comitati organizzativi dei campionati e delle manifestazioni organizzate sotto la sua responsabilità,
9.5 presentare al C.E. il rapporto amministrativo scritto, destinato all’A.G.
9.6 redigere la lista dei candidati al C.E. e trasmetterla alle federazioni membri, nei termini indicati dall’art. 1.3.
Art. 10 – Il tesoriere
Il tesoriere è responsabile dell’amministrazione finanziaria della CoMEs. In particolare egli deve :
10.1 tenere una contabilità,
10.2 incassare le quote e altre entrate,
10.3 pagare le spese,
10.4 stabilire le risultanze dei conti dell’esercizio passato e redigere il bilancio da sottoporre al C.E. e all’A.G.,
10.5 presentare un rapporto scritto alle riunioni del C.E.,
10.6 redigere una bozza di budget annuale da sottoporre al C.E.,
Il tesoriere
è responsabile dei fondi e dei valori che gli sono affidati durante
il suo mandato.
I libri dei conti e tutti i documenti
in rapporto con la gestione finanziaria sono trasmessi dal tesoriere alla
fine del mandato, al suo successore,
al più tardi in occasione della 2^ riunione del C.E. nuovo eletto.
Il verbale concernente la trasmissione
dei documenti è firmato dal presidente, dal segretario generale e
sia dal tesoriere uscente che dal nuovo
nominato.
Il vecchio tesoriere deve trasmettere
al suo successore tutti i fondi e i valori, in conformità al bilancio,
in « euro » il mese successivo
alla firma del verbale di trasmissione dei libri dei conti.
TITOLO IV – LE FINANZE
Art. 11 – Generalità
11.1 Il tesoriere tiene i conti dell’esercizio passato e redige il bilancio da sottoporre al C.E. Quest’ultimo li presenta all’A.G.,
11.2 Il comitato esecutivo presenta la proposta di budget all’A.G..
11.3 Le spese di partecipazione dei membri alle riunioni sono a carico delle federazioni alle quali essi appartengono.
11.4 Il C.E. decide, nel caso di missioni particolari svolte nell’interesse della CoMEs di prendere a proprio carico eventuali spese incontrate dal C.E. stesso.
11.5 In budget dovrà essere prevista una somma per le spese di rappresentanza della CoMEs
11.6 Le eventuali spese straordinarie devono essere decise dal C.E..
TITOLO V LE COMMISSIONI
Art. 12 – Generalità
12.1 Le commissioni sono composte al massimo da tre membri, eletti dall’A.G.
12.2. I membri delle commissioni eleggono al loro interno, un Presidente
12.3 Un membro del CE può partecipare alle riunioni delle commissioni.
12.4 Le riunioni sono convocate dalla segreteria generale su proposta del Presidente della relativa commissione.
12.5 I presidenti delle commissioni, su proposta del presidente della CoMEs, possono essere convocati dal segretario generale, alle riunioni del C.E
12.6 Ogni convocazione è inviata ai membri almeno un mese prima della riunione con copia alle federazioni alle quali essi appartengono.
12.7 Le spese di partecipazione alle riunioni dei membri delle commissioni sono a carico delle Federazioni di appartenenza.
12.8 Il CE decide, nei casi di missioni particolari compiute nell’interesse della CoMEs, di prendere eventualmente in carico le spese incontrate.
12.9 Un membro che, nel corso della durata del suo mandato, non partecipa, senza scusarsi, a 3 riunioni della commissione, è considerato dimissionario e non è più rieleggibile.
Art. 13 – Commissioni
13.1 Le commissioni previste sono le seguenti :
g)
Commissione tecnica
h)
Commissione di arbitraggio
i)
Commissione di promozione
13.2. La commissione
tecnica è incaricata di preparare e sottoporre al C.E. un regolamento
tecnico della CoMEs, i regolamenti
delle manifestazioni sportive della CoMEs e dare il proprio parere al C.E.
su tutti i problemi di ordine tecnico.
La
commissione di arbitraggio è incaricata di stabilire la liste degli
arbitri A e B riconosciuti dalla F.I.E. su proposta delle federazioni
membri, di stimolare la formazione di buoni arbitri nei diversi paesi, di
vegliare sul funzionamento dell'arbitraggio
nelle prove della CoMEs, di controllare che gli arbitri applichino il regolamento
durante le competizioni.
13.3. La commissione di promozione è incaricata di proporre al C.E. ogni mezzo che permetta la promozione della scherma e delle relazioni internazionali.
13.4. Il C.E.
può creare delle commissioni facoltative alle quali può affidare
delle missioni particolari.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 – Generalità
14.1 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del comitato esecutivo.
14.2 Il presente regolamento può essere modificato solo dal C.E..
14.3 I casi non previsti dal presente regolamento saranno decisi dal C.E.
Fatto a Tunisi
l’8 dicembre 2003
Il Presidente Il Segretario
Lioniero del Maschio Serge Plasterie
Via Tagliate 399 (Borgo Residence) 55100 Lucca (ITA) - Tel/Fax: + 39 05 83 34 15 49 - Fax: + 39 05 83 51 26 75
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