documenti - STATUTO

 

 

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Cahier de charge championnats mediterraneens  

 

CONFEDERAZIONE DI SCHERMA DEL MEDITERRANEO


Le Federazioni Nazionali di Scherma d’Algeria, Cipro, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Malta, Principato di Monaco, Tunisia e Turchia, riunite a Marsala (Ita) l’8 aprile 2003, hanno deciso di raggrupparsi in una associazione regolata dalla legge italiana, e adottare il seguente statuto:


STATUTO

 

ADOTTATO DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
DI MARSALA L’ 8 APRILE 2003

MODIFICATO A ZRENJANIN IL 31 GENNAIO 2010

 

TITOLO 1 – COSTITUZIONE

Art. 1 Le Federazioni Nazionali di Scherma del bacino Mediterraneo, firmatari del presente statuto e le Federazioni che         decideranno di aderirvi, hanno deciso di creare, tra di esse, una associazione, regolata dalla legge italiana, denominata

 

      CONFEDERAZIONE DI SCHERMA DEL MEDITERRANEO (CoMEs).

 

Titolo 2 – DEFINIZIONE, SCOPI, SEDE, COMPOSIZIONE

Art. 2 La Confederazione è un raggruppamento geografico costituito dalle Federazioni Nazionali di Scherma dei paesi che         costeggiano il Mar Mediterraneo, e in futuro potranno fare domanda di adesione solo quei paesi che sono nelle stesse         condizioni geografiche.

 

Art. 3 La sua durata è illimitata.

 

Art. 4 La CoMEs, ha per scopo :
   4.1 La solidarietà nell’attività sportiva tra le federazioni nazionali di scherma aderenti, nella ricerca del rispetto delle identità dei         paesi aderenti e d’una politica sportiva comune all’interno della F.I.E.
   4.2 La cooperazione e la corresponsabilità nell’ambito di interessi comuni,
   4.3 Il dialogo e l’interazione interni ed esterni che permettano ogni sorta di approfondimento della conoscenza e dello sviluppo         della scherma.
   4.4 Lo sviluppo dei valori propri della nostra disciplina sportiva.

Art. 5 La CoMEs ha, dunque, per scopi :

   5.1 Di promuovere e sviluppare la scherma tutto intorno al bacino del Mediterraneo.
   5.2 Di assicurare assistenza amichevole e tecnica tra le Federazioni aderenti.
   5.3 Di sviluppare il mantenimento delle relazioni sportive e amichevoli tra i paesi aderenti.
   5.4 Di organizzare stages tecnici, amministrativi e di formazione, e di creare uno staff di tecnici e di organizzatori che         potranno essere consultati per l’organizzazione di avvenimenti importanti della scherma.
   5.5 Di organizzare i Campionati Mediterranei riservati a cadetti e juniores.
   5.6 Di organizzare, in collaborazione con la Fédération Internationale d’Escrime (FIE) dei campionati sperimentali, aperti         agli atleti dei paesi aderenti alla Confederazione.
   5.7 Di studiare e coordinare le proposte relative all’organizzazione delle singole federazioni.
   5.8 Di prendere parte alle attività della FIE conformemente al suo Statuto.

        La CoMEs non ha scopo di lucro.
        La CoMEs persegue i suoi scopi senza considerazioni o discriminazioni di carattere politico, confessionale o sociale.

 

Art. 6 La CoMEs ha la sua sede sociale nel luogo di residenza del Presidente. La sede può essere trasferita in qualsiasi altro         paese della Confederazione per decisione dell’Assemblea Generale Straordinaria (AGE). Il direttivo ha sede presso la         Federazione Nazionale del Segretario Generale.

Art. 7 La Confedérazione è composta da tutte le Federazioni di Scherma dei paesi che costeggiano il Mar Mediterraneo,         riconosciute dai loro Comitati Olimpici Nazionali e affiliate alla Fédération Internationale d’Escrime, che fanno parte del         Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) e hanno aderito al presente statuto.

Art. 8 Tutti i membri si impegnano a collaborare alla realizzazione degli scopi della CoMeS, e accettano lo Statuto e il         Regolamento della CoMeS. Essi beneficiano di tutti i diritti che il presente Statuto conferisce alle Federazioni membri della         Confederazione.

Art. 9 Ogni riunione o azione sarà organizzata in maniera tale da permettere alla Confederazione di raggiungere gli scopi che si è         fissata.

Art. 10 Le Federazioni aderenti si impegnano a pagare una quota annuale fissata dall’Assemblea Generale Ordinaria (AGO).

 

TITOLO 3 – ORGANI

 

Art. 11 Gli organi della CoMEs sono :

        11.1 L’Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.)
        11.2 L’ Assemblea Generale Straordinaria (A.G.E.)
        11.3 Il Comitato Esecutivo (C.E.)
        11.4 Il Presidente.

 

Art.12 L’Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.)
        L’A.G.O. è l’organo supremo della CoMEs. E’ composta dai delegati rappresentanti le loro Federazioni Nazionali e, con         voto consultativo, dai membri del Comitato Esecutivo della Fédération Internationale d’Escrime appartenenti alle federazioni         affiliate.
        E’ incaricata di decidere :

       12.1 dell’approvazione dei rapporti d’attività dell’esercizio passato,
       12.2 dell’ammissione e dell’esclusione delle federazioni membri,
       12.3 dell’elezione del presidente e di cinque membri del Comitato Esecutivo,
       12.4 della fissazione annuale d’una quota,
       12.5 dell’adozione del piano delle attività,
       12.6 dell’approvazione del budget e dei conti,
       12.7 di tutte le questioni che le vengono sottoposte dalle federazioni membri, o dal CE.

        Le delibere dell’A.G.O. sono valide solo se è presente almeno la metà dei suoi membri, in pari con la loro quota.
        Ogni rappresentante di federazione dispone di un voto. Quando una federazione non può inviare un suo rappresentante         potrà dare la propria rappresentanza al delegato di un’altra federazione. Un rappresentante non potrà detenere più di una         delega, oltre quella della propria federazione.
        Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, salvo per i casi previsti dallo Statuto.
        L’AGO si riunisce almeno una (1) volta all’anno.

 

Art.13 L’Assemblea Generale Straordinaria (A.G.E.)

        Una A.G.E. può aver luogo su domanda di almeno un terzo (1/3) dei membri della CoMeS o su decisione del Comitato         Esecutivo (CE).
        E’ competente per le modifiche dello Statuto o per lo scioglimento della Confederazione.

 

Art.14 Il Comitato Esecutivo
       Il C.E. si compone di dieci (10) membri di nazionalità differente, di cui sei eletti dall’A.G. per sei (6) anni. Il C.E.        comprende :
        - il Presidente,
        - un (1) Vice Presidente

        - sei (6) membri
        - Un Segretario Generale
        - Un Tesoriere

      14.1 Ogni candidatura d’un membro al C.E. deve essere presentata dalla sua federazione nazionale.
      14.2 L’elezione del Presidente e dei sette (7) membri del C.E. è fatta a scrutinio segreto.
      14.3 Il Presidente è eletto per primo : è richiesta la maggioranza assoluta ai primi due turni, a partire dal terzo è                                sufficiente la maggioranza relativa.
             I sette membri del CE sono eletti per secondi : sono eletti i sette (7) candidati che hanno ottenuto il maggior numero              di voti. In caso di parità tra due o più candidati, si dovrà procedere a una votazione supplementare. In caso di nuova                   parità, sarà eletto il più giovane
     14.4 In occasione della sua prima riunione, il CE elegge, al suo interno:

            - 14.4.1 il Vice-presidente

            - 14.4.2 il Segretario Generale

            - 14.4.3 il Tesoriere

            Essi devono esse di nazionalità differente tra loro e da quella dei 5 altri membri del CE.

     14.5 Il Presidente della F.I.E. è membro di diritto, con voto consultativo, del CE.

     14.6 Il CE si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo i bisogni e almeno tre (3) volte all’anno. Le sue decisioni sono             adottate a maggiorità semplice ; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

     14.7 In caso di dimissioni o decesso d’un membro del CE si procede a una elezione supplementare nel corso dell’AGO             seguente.
             

Art. 15 Il Presidente
        Il Presidente rappresenta la CoMEs in tutti gli atti della vita civile e davanti ai tribunali

      15.1 Il Presidente presiede l’A.G. e il C.E.
             Il Presidente decide con gli altri membri del C.E. le azioni da seguireper assicurare la realizzazione degli scopi                         confederali.
      15.2 Egli ordina le spese.
      15.3 Ogni impegno finanziario, aldilà di 5.000 € dovrà avere la doppia firma del Presidente e del Segretario Generale

 

TITOLO 4 - COMMISSIONI

Art. 16 Per assicurare il buon andamento della CoMEs, il C.E. crea delle commissioni (es : commissione tecnica, commissione            per l’arbitraggio, commissione di propaganda, etc…) .

 

TITOLO 5 – FINANZE

Art. 17 L’anno finanziario della CoMEs comincia il 1^ ottobre e finisce il 30 settembre.

      17.1 Le entrate della CoMEs sono le quote dei suoi membri, i doni accettati dal C.E. e tutte le entrate generate dalle sue              attivita.
      17.2 Le spese a carico della CoMEs sono quelle necessarie all’amministrazione dell’associazione, le spese del Presidente             (o del Vice-Presidente quando rappresenta il Presidente). Le spese relative a trasporti e soggiorni in occasione delle             riunionisono a carico delle federazioni di appartenenza dei membri.

 

TITOLO 6 MEMBRI D’ONORE

Art.18 La CoMEs può comprendere, un presidente d’onore e membri d’onore, scelti anche fuori dalle federazioni nazionali,. Il titolo          di presidente d’onore e di membro d’onore può essere conferito dall’AGO a persone che hanno avuto una lunga dedizione          alla scherma mediterranea, in segno di riconoscenza verso di loro, con il fine di assicurare alla CoMes, in tutte le sue          attività, la continuità dei consigli illuminati di tali persone.  

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 I dibattiti si svolgono in lingua francese.
          Le delibere e i documenti ufficiali sono editi in lingua francese e tradotti in lingua inglese prima della trasmissione alle           federazioni nazionali.
          Altre lingue possono essere utilizzate come lingue di lavoro per facilitare la comunicazione tra le federazioni membri.

 

TITOLO 8 – MODIFICA DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO

Art. 20 Solo l’A.G.E. può modificare lo statuto.

      20.1 In caso di proposte di modifica, l’A.G. deve essere convocata tre (3) mesi almeno dalla data della riunione.
      20.2 Le proposte di modifica devono figurare in un annesso dell’ordine del giorno dell’A.G.E. e inviate almeno un mese avanti              a tutte le federazioni aderenti.
      20.3 Le decisioni sono prese con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti espressi.

Art. 21 Lo scioglimento della CoMEs non può essere pronunciato dall’A.G.E. che con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei                   membri della Confederazione.

Art. 22 In caso di scioglimento, i beni appartenenti alla Confederazione saranno devoluti alla FIE.

 

Modificato in assemblea a Zrenjanin il 31 gennaio 2010

 

Il verbale contenente lo statuto è stato firmato, l'8 aprile 2003 da:


             Federazione Algerina di Scherma                       Federazione di Scherma di Cipro
             Monsieur LAMARI                                             Pouvoir à Manuel Katziadakis

             Federazione Egiziana di Scherma                      Federazione Reale Spagnola di Scherma
             Monsieur EL Husseiny                                      Monsieur RIOJA Marco

             Federazione Francese di Scherma                     Federazione Greca di Scherma
             Monsieur Plasterie                                            Monsieur KATSIADAKIS.

             Federazione Italiana Scherma                           Associazione Nazionale di Scherma Malta
             Monsieur DI BLASI                                           Monsieur Juan FORMOSA

             Federazione Reale Marocchina di Scherma        Federazione Monegasca di Scherma
             Monsieur Zaji Abdeli Doha                                 Pouvoir à Monsieur PLASTERIE.

             Federazione Tunisina di Scherma                      Federazione Turca di Scherma
             Monsieur ZOUARI.                                            Monsieur BULBUL.

             Federazione Croata di Scherma                       
             Monsieur Kovacic                                             

 

 

Lo statuto è stato, poi sottoscritto da:
il 24.05.2005 Federazione Reale Marocchina di Scherma                 Zaji Abdeli Doha
il 07.01.2006 Federazione di Scherma della  Serbia e Montenegro    Zoran Timic

il 05.04.2009 Federazione Araba Siriana di Scherma                       Abdulbasit Zakaria

il 03.12.2009 Federazione Libanese di Scherma                             Ziad El-choueiri

 

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